Bando di gara Redipuglia – Risposte ai quesiti formulati
Di seguito le risposte alle domande formulate dai concorrenti entro il 1 Settembre 2014 come previsto da disciplinare di gara.
Domanda
“In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) da costituirsi, per i singoli componenti del raggruppamento è richiesta una percentuale massima o minima di possesso dei requisiti tecnici/finanziari?”
Risposta
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve comunque possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010).
Domanda
“In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) da costituirsi, il professionista capogruppo è abilitato ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. al coordinamento della sicurezza, ma è sprovvisto del requisito tecnico/finanziario relativo al servizio di coordinamento in fase di progettazione. Tale ultimo requisito può essere ricoperto da un componente del raggruppamento diverso dal capogruppo?”
Risposta
Nel disciplinare, ai fini dell’ammissibilità, non vengono richiesti requisiti finanziari relativi al coordinamento della sicurezza né in fase di progettazione che in fase di esecuzione, peraltro, l’esperienza maturata nel settore del coordinamento della sicurezza posseduta da un componente del raggruppamento, sarà oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica.
Domanda
“L’Allegato IV al Disciplinare di gara riporta due tabelle che fanno entrambe riferimento alla lettera b) dello stesso modello. Si tratta di un refuso?”
Risposta
Si tratta di un refuso. Le tabelle devono intendersi distintamente riferite la prima al requisito di cui alla lettera b) e la seconda al requisito di cui alla lettera c) del Disciplinare di gara (A.4)
Domanda
“In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) da costituirsi, le mandanti in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed in particolare nel rispetto di quanto richiesto al requisito di cui alla lettera c) – A.4 del Disciplinare di gara, possono avere anche un solo servizio di punta?”
Risposta
Il requisito di cui alla lettera c) – A.4 del disciplinare di gara, concernente i cosiddetti servizi di punta, è un requisito non frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti.
È indispensabile che tale requisito sia posseduto per intero da un componente del raggruppamento. Ai sensi dell’art. 263 comma 1 lettera c del dpr 207/2010 devono essere documentati comunque due servizi il cui importo complessivo risulti pari o superiore ad € 1.491.000,00.
Domanda
Con riferimento al disciplinare di gara in oggetto, considerato che:
- a pag 16 del disciplinare di gara, a proposito dei contenuti della BUSTA B “Offerta Tecnica”, al punto B1, è riportato quanto segue: la qualità e la quantità delle risorse strumentali che si intende utilizzare e delle risorse umane professionali che si intende coinvolgere per l’espletamento dei servizi e quanti giovani professionisti laureati abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione si intende coinvolgere oltre a quello stabilito e prescritto dalle norme” ;
- a pag. 19, al punto 11.1 Criteri di aggiudicazione, a proposito della valutazione dell’elemento B, è riportato quanto segue: Massimo di 8 punti in relazione alla qualificazione professionale e tecnica delle risorse umane che si propone di coinvolgere per l’espletamento delle attività e al numero di giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni all’esercizio della professione che si intende utilizzare oltre al giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione già prescritto per i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. g, del D.L.vo n. 163/06 e dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10;
desideriamo sapere se, oltre al giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione già prescritto per i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. g, del D.L.vo n. 163/06 e dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10, la valutazione prenderà in considerazione il numero di giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni o da meno di cinque anni.
Risposta
Per quanto attiene alla pagina 16 punto 1 del disciplinare di gara per mero refuso è stato indicato “………… giovani professionisti laureati abilitati da meno di cinque anni …..” anziché “………..giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni.......".
Domanda
Si richiedono chiarimenti circa quanto scritto nell’art. 10 - A4. Dichiarazione sostitutiva (pg. 12-13) del disciplinare di gara in merito all’affidamento per la progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza per i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia, CIG 5868032531 CUP J82F14000120001.
Nel suddetto paragrafo viene richiesto di aver svolto servizi di ingegneria e architettura per un importo non inferiore a 3.727.500,00 euro categoria OG 2 – Restauro e manutenzione dei Beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali. Nello specifico si fa riferimento alla Tav.Z 1 “ Categoria delle opere” Categoria: Edilizia, destinazione funzionale: edifici e manufatti esistenti, ID opere: E22 (ex classi e categorie I/d della legge n.143/49). Diversamente nel modulo ‘Allegato IV’ lettera b) si riporta Categoria: Edilizia, destinazione funzionale: edifici e manufatti esistenti, (ex classi e categorie I/e della legge n.143/49).
Si chiede di chiarire questa discordanza sottolineando che secondo la tabella TAV Z 1 la categoria I/d corrisponde ad interventi su immobili non soggetti a tutela diversamente da quanto indicato nella L.143/49 nella quale viene specificato come gli edifici sono di rilevante importanza tecnica ed architettonica.
Si chiede se vengano ammesse entrambe le categorie I/d e I/e a comprova del requisito richiesto.
Risposta
Per quanto riguarda la discordanza tra il disciplinare e l’allegato in questione, si rappresenta che il disciplinare costituisce lex specialis e che quanto indicato nell’allegato risulta essere un mero refuso.
Inoltre è necessario chiarire le modalità di applicazione del secondo comma dell’ art 8 del Dm 143/2013 con particolare riferimento alla comparazione di classi e categorie di opere che vengono definite dal Dm 143/2013 in modo diverso rispetto alla previgente classificazione. A riguardo prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all’identificazione delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall’art.14 della L.143/49 in “I/d”), che oggi, con riferimento alla Tavola “Z1” del Dm 143/2013, devono essere equiparate alla “E22” e non alla “E21”. Ad ogni buon conto si rinvia al documento di consultazione del Luglio 2014 della Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici, redatti per la revisione ed aggiornamento della determina Avcp 07 Luglio 2010 n.5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”.