BANDO DI GARA CASA DELLA III ARMATA - RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI
Risposte ai quesiti formulati in merito alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d’Isonzo (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del “Memoriale diffuso della Grande Guerra”, CIG: 689623377F- CUP: J78I14000450001
DOMANDA 1
Al punto 5 del disciplinare di gara si riporta la seguente suddivisione dell’appalto in classi e categorie di cui alla tabella allegata.
Detta suddivisione appare coerente con la richiesta esplicitata al paragrafo 8 “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” dove è richiesto anche:
“I concorrenti dovranno specificare la composizione del gruppo di lavoro, che dovrà prevedere almeno la presenza delle seguenti figure professionali:
1.Progettista incaricato per la progettazione architettonica;
2. Progettista incaricato per la progettazione strutturale;
3. Progettista incaricato per la progettazione impiantistica;
4. Incaricato per la produzione degli artefatti multimediali;
5. Professionista responsabile delle attività di gestione informativa;
6. Geologo
Nel paragrafo 12.2 si riporta, tuttavia, una richiesta di "avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori affini a quelli cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale non inferiore a €7.913.938,31, pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, classificati e ripartiti nelle seguenti categorie di opere (Tavola Z-1 del D.M 17 giugno 2016): ID Opere: E22 (ex classi e categorie I/d della legge n.143/49). Identificazione delle opere: Interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004". Si ritiene che la dimostrazione di requisiti esclusivamente in classe E.22 limiti la possibilità di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e che si incorra nel paradosso, per un raggruppamento, di non riuscire ad avere le professionalità richieste. E’ in effetti improbabile che un progettista, esperto in impianti (più probabilmente ingegnere), abbia potuto svolgere lavori classificabili in E.22, essendo questa prerogativa esclusiva degli architetti. Un importo dei lavori così alto in classe E.22, può essere prerogativa solo di un architetto o di una società di architetti (anche con più professionalità all’interno), con diversi anni di esperienza. La presenza nel gruppo di lavoro del giovane professionista è un elemento di premialità nell’offerta tecnica; tuttavia, richiedendo un importo di lavori in classe E.22 difficili da dimostrare per un giovane professionista, di fatto, si preclude la possibilità a quest’ultimo di far parte di un’eventuale RTP. Una quota di lavori meno importante consentirebbe anche a più liberi professionisti, di unirsi in RTP per partecipare alla gara.
E’ possibile che la richiesta dei requisiti esclusivamente in E22 sia un refuso?
RISPOSTA 1
Si conferma la classe E22, in quanto la stessa garantisce le finalità di tutela e valorizzazione del bene, obiettivo principale dell’Amministrazione. Contestualmente, la pluralità di professionalità e/o di competenze nell’ambito del RTP, si ritiene possa contribuire allo svolgimento del servizio richiesto.
DOMANDA 2
Fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti di cui al Paragrafo 12.1 del Disciplinare di gara nella misura minima del 40% e premesso che nelle Linee guida dell’ANAC n. 1/2016 “tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria”, si chiede conferma che in un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti la mandataria possa soddisfare fino al 100% dei requisiti e quindi possano in tal caso partecipare, in qualità di mandanti, soggetti con requisiti pari a zero (non essendovi obbligo di corrispondenza tra i requisiti dichiarati e le relative quote di partecipazione al raggruppamento o di esecuzione delle prestazioni). Ciò in virtù anche della circostanza che il bando in parola non stabilisce per la mandataria un limite massimo, ma solo un limite minimo di possesso dei requisiti.
RISPOSTA 2
Secondo quanto previsto al punto 12.2, pag.12, non sono previsti requisiti minimi in capo alla mandataria, la quale dovrà comunque possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandati. Possono partecipare i professionisti con requisiti zero, purché all’interno del raggruppamento venga specificata l’attività che sarà svolta dagli stessi.
DOMANDA 3
In merito ai requisiti delle classi e categorie elencati nella tabella di cui al punto 5 del disciplinare di gara, si chiede, a quale classe e categoria corrisponde o a quale identificazione delle opere è paragonabile il requisito “produzione multimediale” secondo la tavola Z-1 della Legge 143/2013 e del D.M. del 17/06/2016.
RISPOSTA 3
Nonostante la produzione multimediale non sia contemplata tra le fattispecie previste dalla citata Legge 143/2013 e dal DM del 17/06/2016, essa rappresenta una specifica esigenza della Stazione appaltante. La comprova delle capacità riferite alla produzione multimediale, viene prevista nell’ambito dell’elemento A-2 e dell’elemento B paragrafo b.1 a pag. 19 del disciplinare di gara.
DOMANDA 4
Si chiede se esista un limite temporale per la richiesta e per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al Disciplinare di gara par. 14.
RISPOSTA 4
Nel disciplinare non è stabilito alcun termine per il sopralluogo.
DOMANDA 5
Si chiede se l'incaricato per la produzione dei artefatti multimediali” debba essere un professionista iscritto all'albo? Nell’eventualità quali sono i requisiti che deve possedere?
RISPOSTA 5
l'incaricato per la produzione degli artefatti multimediali non deve essere un professionista iscritto all'albo. La comprova delle capacità riferite alla produzione multimediale, viene prevista nell’ambito dell’elemento A-2 e dell’elemento B paragrafo b.1 a pag. 19 del disciplinare di gara.
DOMANDA 6
Il rilievo (di tutte le discipline) è già stato predisposto e sarà messo a disposizione del concorrente vincitore?
RISPOSTA 6
Il rilievo è già stato predisposto e verrà fornito al vincitore dopo la sottoscrizione del contratto, fatti salvi gli eventuali approfondimenti che il contraente riterrà opportuno effettuare in fase di progettazione.
DOMANDA 7
Esiste un modello BIM del progetto definitivo o dello stato di rilievo? Eventualmente potete condividerci l'IFC o lo stato del progetto definitivo in formato *pdf?
RISPOSTA 7
Non esiste il modello BIM del progetto definitivo.
DOMANDA 8
il fatturato globale per servizi indicato a pag. 11 del disciplinare riguarda gli anni 2006-2016 (compreso) o 2005-2015?
RISPOSTA 8
Il fatturato globale di riferimento riguarda quello relativo agli anni antecedenti, a partire dalla pubblicazione del bando.
DOMANDA 9
Il punto c del disciplinare a pag.12 richiede l’avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria di importo non inferiore a € 2.110.383,55. Questo implica che vi siano 2 opere che "complessivamente" nel loro importo lavori abbiano un totale complessivo uguale o maggiore a quello indicato?
Ad es. un'opera che abbia € 1.500.000,00 di opere edili, € 500.000,00 di impianti e € 500.000,00 di strutture, è considerata come 1 servizio (dei 2) che assolve a tale requisito?
Oppure dobbiamo interpretare l'importo come riferito ad una sola categoria/disciplina, ad es. un'opera che abbia € 2.500.000,00 di opere edili è sufficiente e pertanto, non occorre menzionare le altre discipline della medesima opera?
RISPOSTA 9
Considerato che, per i requisiti di capacità economico-finanziaria è stato fatto riferimento (per la comprova), alla Cat.OG2 prevalente e alla classe E22, analogamente i servizi di punta, che devono essere obbligatoriamente in numero di due e raggiungere complessivamente un importo globale di lavori non inferiore a € 2.110.383,55, dovranno fare riferimento alla medesima categoria.
DOMANDA 10
Al punto 19.4 garanzia: l'importo di polizza esattamente quale è (caso c o d)?
RISPOSTA 10
Il deposito cauzionale, è pari a €200,00 corrispondente al 2% del valore dell’appalto posto a base di gara.
La modalità di versamento della garanzia, indicate nelle lettere dalla a) alla d), è a scelta del concorrente.